MEDIA

Newsletter n.9 – Febbraio 2021

EDITORIALE


 

 

Care lettrici e cari lettori,

 

dedichiamo questo numero monografico della nostra newsletter all’appuntamento del ciclo “I Forum ASSOCOSTIERI” svoltosi in streaming il 18 gennaio 2021, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 

In particolare, desidero esprimere un sincero ringraziamento al Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il Prof. Minenna, ed agli altri Direttori per aver accettato il nostro invito.

Questi appuntamenti rappresentano un’importante e preziosa occasione di dibattito con i principali esponenti delle Istituzioni per condividere le osservazioni e le proposte delle nostre aziende sui temi di maggior interesse del settore da noi rappresentato, primo fra tutti la lotta all’illegalità nel settore dei carburanti. Su questo particolare aspetto è essenziale rimarcare lo straordinario lavoro di presidio della legalità che l’Agenzia porta avanti mettendo in campo importanti misure per contrastare l’evasione e le frodi.

A noi, come Associazione, oggi, più che mai, spetta il compito, fra gli altri, di tutelare i nostri associati che operano in modo serio ed onesto sul territorio. Sul fronte delle frodi nel settore petrolifero nonostante l’impegno profuso dalla pubblica amministrazione e dall’Associazione – che ricordiamo essere stata tra le prime del settore a segnalare il fenomeno – c’è ancora molto lavoro da fare.

Il nostro augurio è di riuscire a vedere, al più presto, un ridimensionamento del fenomeno, affinché si possa velocemente andare nella direzione di un mercato che si caratterizzi per una leale competizione e per il rispetto delle giuste regole, come unica condizione di prosperità dell’intero settore.

Tra le altre tematiche approfondite durante il Forum, che richiameremo in questo numero, ricordiamo: il percorso di informatizzazione e tracciabilità per il contrasto alle frodi nel settore dei carburanti; i consumi di prodotti energetici interni all’interno degli stabilimenti di produzione e l’esenzione d’accisa per il GNL e il GPL.

 

Il Presidente

Marika Venturi


COMBATTERE LE FRODI ATTRAVERSO L’INFORMATIZZAZIONE


Come noto il Paese è da tempo interessato da importanti traffici fraudolenti su grandi volumi di carburanti per autotrazione. Una situazione che non può lasciare indifferenti gli operatori onesti, le Associazioni e le Istituzioni.

Per combattere un fenomeno così importante e preoccupante per il settore, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha lavorato al rafforzamento dei sistemi di informatizzazione.

In modo particolare, ricordiamo l’obbligo di adozione dell’e-DAS per la circolazione di benzina e gasolio per uso autotrazione nell’ambito della filiera logistica nazionale, così come la previsione di un sistema informatizzato, installato nei depositi, per controllare in tempo reale i processi di gestione della produzione, detenzione e movimentazione di benzina e gasolio.

L’e-DAS, divenuto obbligatorio dal 1° ottobre 2020, ha segnato un cambio di passo fondamentale nel processo di digitalizzazione delle procedure per il contrasto alle frodi nel settore dei prodotti energetici, insieme alla messa in campo dei processi di digitalizzazione per l’invio telematico dei corrispettivi ed alle misure che hanno previsto un sistema di tracciabilità degli oli lubrificanti introdotti nel territorio nazionale allo scopo di contrastare l’uso fraudolento di tali prodotti spesso commercializzati come altri prodotti energetici.

Il sistema informatizzato di tracciabilità di oli lubrificanti (c.d. LUB) rappresenta una delle principali innovazioni del comparto.

Tali misure sono state messe in campo per limitare le numerose frodi e contrastare l’uso fraudolento di prodotti classificabili come oli lubrificanti che, di provenienza UE, vengono illecitamente impiegati come carburanti per autotrazione o come combustibili per riscaldamento previa loro miscelazione con altri prodotti energetici.

ASSOCOSTIERI cerca costantemente di portare a conoscenza delle Autorità competenti il punto di vista degli operatori che concretamente lavorano ogni giorno rispettando i provvedimenti adottati. Le aziende sono la cartina di tornasole di una norma, grazie al loro impegno diretto possono rilevare farraginosità del sistema che allontanano la prassi dal principio di semplificazione.

Sulla materia, il principale auspicio di ASSOCOSTIERI è che l’ADM possa presto emanare una Determinazione Direttoriale per fornire i necessari chiarimenti a fronte delle criticità sollevate dalle aziende del settore sulla corretta applicazione della nuova disciplina per la movimentazione in ambito intracomunitario degli oli lubrificanti.

Sempre sul tema del contrasto alle frodi e dei processi di informatizzazione attenzione merita anche l’INFOIL.

In questo caso un’applicazione omogenea al livello nazionale è naturalmente difficile, gli operatori del settore hanno segnalato come le direzioni interregionali e gli uffici territoriali sembrano, in alcuni casi, agire in maniera non coordinata impartendo prescrizioni non omogenee sul territorio. Si fa riferimento, in particolare, alla richiesta di alcune prescrizioni più gravose in certe zone geografiche, ad esempio di specifiche tipologie di misuratori fiscali sulle condotte di ingresso e uscita dai depositi fiscali. Tali prescrizioni risultano in certi casi di forte impatto economico sugli operatori e non sempre adeguate a fornire ulteriore valore aggiunto alle dovute verifiche che l’Agenzia potrà già effettuare tramite la fiscalizzazione dei telelivelli di ciascun serbatoio. Su questo tema, ASSOCOSTIERI auspica un confronto ad hoc con l’Agenzia per verificare insieme l’andamento degli adeguamenti a livello nazionale.

ASSOCOSTIERI ricorda come la corretta interpretazione della norma e l’omogeneità di applicazione siano essenziali per facilitare gli operatori onesti.

 


IL CONSUMO DI PRODOTTI ENERGETICI ALL’INTERNO DEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE


La Risoluzione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli N. 1 del 22/1/2020, pur sostenendo di avere valenza confermativa, di fatto, ha invalidato una prassi ultra decennale, per la quale l’Agenzia aveva ritenuto tali consumi esclusi dall’accisa all’interno dei depositi fiscali.

Tale impostazione, all’atto dell’armonizzazione delle accise, è stata recepita dall’Agenzia, consentendo che anche nei depositi fiscali dove avviene la lavorazione e la produzione dei prodotti energetici, tali consumi fossero esenti da imposta. Questa volontà è testimoniata, tra l’altro, dal Telescritto del Ministero delle Finanze del 3 marzo 1993 – Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette – Direzione Centrale dell’imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi – firmato dal Direttore Centrarle Cottone – che esclude, come fatto generatore dell’imposta, i consumi di oli minerali per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti petroliferi, effettuate all’interno dei depositi fiscali.

Il testo letterale dell’art. 22, comma 5, lett. c), inoltre, non considera produzione di prodotti energetici l’operazione di miscelazione di prodotti energetici tra di loro o con altre sostanze, eseguita fuori di un deposito fiscale. Se ne deduce, pertanto, che si considera produzione di prodotti energetici l’operazione di miscelazione eseguita all’interno di uno stabilimento di produzione o di deposito fiscale.

La Nota dell’Agenzia delle Dogane, prot. n. 4436 del 24 luglio 2007 ha stabilito, inoltre, che l’esclusione da accisa dei consumi interni negli stabilimenti di produzione è riconosciuta solo per gli impianti gestiti in regime di deposito fiscale la cui produzione è funzionalizzata interamente alle destinazioni per usi energetici. Viene precisato, altresì, che l’esclusione dalla tassazione riguarda unicamente i prodotti energetici utilizzati direttamente nel processo o per un apporto energetico immediato al processo stesso.

In tal senso anche la Sentenza della Cassazione penale – Sez. III – del 13/11/2013, n. 48738, che ha stabilito che “Sono considerati consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per le operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici, effettuate nell’interno dei depositi fiscali. Pertanto, nel caso di depositi fiscali…l’esenzione dall’accisa riguarda soltanto i consumi di prodotti energetici effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici…”.

In base alla Risoluzione N. 1 del 22/1/2020, l’attività di miscelazione di prodotti energetici, che ordinariamente avviene nei depositi fiscali, non può valere a far assumere all’esercizio degli stessi i caratteri oggettivi propri di uno stabilimento di produzione. Conseguentemente sugli impieghi di prodotto utilizzato in questi impianti di stoccaggio per le operazioni di riscaldamento necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici detenuti l’accisa sarebbe dovuta.

Secondo un’indagine condotta da ASSOCOSTIERI su una decina di impianti, i quantitativi medi annui di prodotto energetico utilizzati in autoconsumo per singolo impianto di stoccaggio ammontano a 164 tonnellate, per un importo medio annuo di accisa da pagare ari ad € 97.315. In tutti i depositi considerati, si è constatata l’assoluta conoscenza e legittimazione da parte dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, dell’esenzione di accisa (apposito provvedimento autorizzativo per l’impiego del prodotto in esenzione e verifiche periodiche di controllo presso i depositi).

L’interpretazione di cui alla Risoluzione n. 1/2020, significherebbe che, chi svolge attività ed è una raffineria, avrebbe un vantaggio competitivo rispetto a chi svolge la medesima attività partendo da un deposito fiscale.

Il Legislatore, comunitario e nazionale, ha inteso identificare in un unico soggetto “depositario autorizzato” l’attività di lavorazione e detenzione dei prodotti soggetti ad accisa, comprendendo nel termine sia le raffinerie che i depositi abilitati a detenere prodotti in regime sospensivo.

ASSOCOSTIERI ritiene che una lettura troppo restrittiva dell’art. 22 del T.U.A., così come operata dalla Risoluzione N. 1/2020, possa essere lesiva del legittimo affidamento dei gestori dei depositi fiscali laddove, fino ad oggi, la quantificazione del prodotto destinato all’autoconsumo è stata sempre accertata ed attestata in loco da un funzionario dell’Agenzia delle Dogane.

Tale interpretazione esporrebbe potenzialmente i depositi fiscali al rischio di possibili interpretazioni retroattive, nonché ad indicazioni di aliquote di accisa maggiori rispetto a quelle dovute e disomogeneità sul territorio nazionale, secondo quanto si sta verificando.

Sussiste il rischio che, oltre a ledere il legittimo affidamento dei gestori dei depositi fiscali, la Risoluzione del gennaio 2020, crei una disparità di trattamento a favore delle raffinerie per le operazioni di mero stoccaggio del prodotto o di semplice miscelazione dello stesso.

ASSOCOSTIERI, a fronte della ricognizione effettuata e di una normativa stratificata e complessa, auspica che l’ADM valuti positivamente soluzioni tecnico-operative, per venire incontro ad una esigenza puntuale dei depositi fiscali, soprattutto alla luce dell’emergenza sanitaria ed economica che le aziende stanno scontando a causa dell’epidemia da Covid-19.


IL GNL E IL GPL NEL TRASPORTO MARITTIMO


ASSOCOSTIERI, da sempre attenta nell’interlocuzione con le Amministrazioni finanziarie, ha avviato un confronto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la modifica del regolamento adottato con il decreto MEF 15 dicembre 2015, n. 225 riguardante l’esenzione dall’accisa per il GNL ed il GPL ai sensi del punto 3 della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/1995.

A parere di ASSOCOSTIERI, è essenziale che anche il GNL ed il GPL possano usufruire dell’esenzione dall’accisa, prevista dal diritto comunitario per i carburanti qualora impiegati per la navigazione diversa dal diporto.

Questi combustibili avranno un ruolo chiave nella transizione verso la piena sostenibilità del trasporto via mare.

 

Il confronto avviato, anche con le altre associazioni, è ormai in fase avanzata e rappresenta un importante esempio di metodo nella collaborazione tra associazioni e Istituzioni.

In modo particolare, anche l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha convenuto che il quadro normativo che disciplina in Italia il tema delle accise per il bunkeraggio dovrà essere necessariamente aggiornato e allineato agli altri Stati dell’Unione Europea. Dal punto di vista fiscale, la soluzione verso la quale si è unanimemente orientati è quella di mantenere regole minime per agevolare lo svolgimento di queste operazioni.