Convegno Milano (3 Ottobre 2007)

Sono considerati biocarburanti:
BIOETANOLO
BIODIESEL
E T B E
BIOIDROGENO

La normativa italiana ha sempre assimilato in termini di regolamentazione il prodotto biodiesel al gasolio.

biodiesel

Gli impianti di produzione e di distribuzione del BIODIESEL seguono le leggi in materia di regime autorizzativo ambientale, fiscale, e sicurezza degli impianti di oli minerali.

Tale orientamento è stato definitivamente sancito dalla recente normativa in materia di riordino dell’energia ( Legge 239/2004 – Legge Marzano) che assimila il biodiesel agli oli minerali

“… oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel…”

Il prodotto biodiesel è entrato nell’ordinamento giuridico nazionale fin dal 1994 con il Testo Unico delle Accise (Decreto Legislativo 504/94) ed ha raggiunto fino al 31-12-2004 un contingente di 300.000 tonnellate da immettere in consumo sul mercato nazionale senza il pagamento dell’accisa.

Il cammino è stato lungo e faticoso per giungere alle definizioni delle specifiche fiscali del prodotto e per le procedure da seguire per l’autorizzazione alla gestione degli impianti.Il modello seguito è stato quello degli impianti di oli minerali, per cui i pochi operatori che già operavano in tale settore, hanno avuto facilità di accesso alle complesse procedure burocratiche.Proprio gli operatori della logistica hanno consentito attraverso l’accesso ai propri depositi dove era già stoccato gasolio ed olio combustibile, la necessaria flessibilità operativa ed una più economica distribuzione del prodotto.

energia pulita

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