NEWS

ASSOCOSTIERI SERVIZI

Categorie: Attività | Materiali | News


11/11/2010 – Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico. Tale agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annue di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Il termine ultimo per usufruire dell’agevolazione fiscale è il 31 dicembre 2010.
Si tratta di riduzioni dall’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti  e che riguardano, in particolare le spese sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • il miglioramento termico dell’edificio;
  • l’installazione di pannelli solari;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Ici, se dovuta.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
    La detrazione d’imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio).
  • Scarica il documento

28/10/2010 – Fondi paritetici interprofessionali

Con la legge L. 388/2000 il Parlamento ha istituito i Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.
Trascorsi i tempi tecnici necessari per organizzare le proprie strutture, i Fondi hanno cominciato a essere operativi tra il 2002 e il 2003.
I Fondi sono soggetti di diritto privato e i soci sono rappresentati da una parte datoriale e da un’altra sociale.
La parte sociale è sempre rappresentata  dai sindacati CGIL, CISL e UIL, mentre la parte datoriale varia a seconda del tipo di Fondo.
I tre più importanti Fondi  prevedono come parti datoriali Confindustria per FONDIMPRESA, Confapi per FAPI e Abi, Ania per FBA, Confcommercio  e Confetra per FORTE.
Le imprese per poter accedere ai Bandi emessi dai Fondi o per applicare le Procedure di accesso ai finanziamenti per la formazione continua devono essere iscritte al Fondo prescelto (l’iscrizione non ha alcun costo per l’azienda). Le iscrizioni ai fondi sono sempre aperte.
I Fondi sono stati inizialmente alimentati con risorse finanziarie provenienti dal Ministero del lavoro, ma ormai da qualche anno sono sostenuti finanziariamente dalle somme che l’INPS “gira” ai Fondi avendole ricevute dalle imprese che per la Legge 845/1978 sono tenute a versare all’INPS stesso lo 0,30% dell’imponibile di salari e stipendi a titolo di formazione contro la disoccupazione involontaria.
Allo stato attuale, quindi, un’impresa iscritta a un Fondo può rispondere al Bando emesso dal Fondo cui ha aderito o applicare altre Procedure di accesso ai finanziamenti elaborando e progettando un Piano formativo che invierà al Fondo restando in attesa del responso di accettazione o meno emesso dalla Commissione tecnica di valutazione del Fondo stesso.
In particolare per gli iscritti a Fondimpresa è  attivo l’Avviso 3/2010  che  mette a disposizione 66 milioni di euro per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti. L’Avviso è di carattere generalista, quindi finanzia Piani formativi su varie tematiche, quali innovazione, sviluppo organizzativo, qualificazione e riqualificazione, competenze tecnico-professionali e di processo, ambiente e sicurezza.
Sono destinatari dei progetti formativi i lavoratori dipendenti delle aziende aderenti, inclusi quelli interessati da procedimenti di cassa integrazione, contratti di solidarietà e altro.
Sono previste due scadenze. Per ognuna sono a disposizione 33 milioni di euro, ripartiti tra ambiti territoriali, un ambito settoriale, di reti e di filiere produttive ed un ambito dei piani ad iniziativa aziendale.

Prima scadenza: dal 1° dicembre 2010 fino alle ore 13.00 del 20 gennaio 2011.
Seconda scadenza: dal 1° giugno 2010 fino alle ore 13.00 del 30 giugno 2011.

Per gli iscritti a Fondo Forte è attivo l’avviso AVVISO 2/10 con una dotazione finanziaria complessiva pari a € 41.000.000,00, con scadenza il 20 dicembre 2010.
In entrambi i casi è  prevista la possibilità di inserire nei piani formativi la formazione obbligatoria (es. salute e sicurezza dei lavoratori).


05/10/2010 – Finanziamenti alle imprese

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale tre bandi del Ministero dello sviluppo economico per i finanziamenti alle imprese.
I tre bandi ricoprono ambiti specifici di intervento per un monte complessivo di 500 milioni di euro disponibili.

Di seguito i decreti in dettaglio:

  • D.m. 6 agosto 2010 “agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale” pubblicato nella G.U. n. 211 del 9 settembre 2010. Tale decreto disciplina termini, modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni per programmi
    di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale, per un importo stanziato di 100 milioni di euro;
    Scarica il decreto
  • D.m. 6 agosto 2010 “agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico sull’edilizia” pubblicato nella G.U. n. 212 del 10 settembre 2010. Tale decreto disciplina termini, modalità e procedure per la concessione
    delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento sulle fonti rinnovabili per un importo stanziato
    di 300 milioni di euro;
    Scarica il decreto
  • D.m. 6 agosto 2010 “agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati all’ industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o sviluppo sperimentale” pubblicato sulla G.U. n.213 dell’11 settembre 2010.
    Tale decreto disciplina termini, modalità e procedure per programmi di investimento finalizzati all’industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o sviluppo sperimentale, per un importo stanziato di 100 milioni di euro.
    Scarica il decreto

Assocostieri Servizi è disponibile a fornire assistenza nella predisposizione e presentazione delle domande
relative ai bandi in oggetto.

Per informazioni Assocostieri Servizi è  vostra disposizione presso i consueti riferimenti dell’associazione al numero: 06/54832259


12/07/2010 – Legge Comunitaria 2009

Con la legge comunitaria 2009 (disegno di legge n. 1781-B, approvato definitivamente dal Senato il 12 maggio 2010) il Governo è stato delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, uno o più decreti legislativi per recepire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE, allargando il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche per i reati ambientali.

In particolare all’art. 19 del disegno di legge è prevista l’introduzione, nell’elenco dei reati previsti nel Dlgs. 231/2001, di quelli indicati nella stessa direttiva.
La direttiva prevede agli articoli 3 e 4 un elenco di reati in relazione ai quali gli Stati Membri sono obbligati all’inasprimento delle pene:

a) lo scarico, l’emissione o l’immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti;
b) le attività di gestione dei rifiuti, che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell’ambito dell’articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantità non trascurabile in un’unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;
d) l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
e) l’esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all’esterno dell’impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
g) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l’uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l’importazione, l’esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell’aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;
g) l’uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
h) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;
i) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto;
j) la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono;

j) il favoreggiamento e l’istigazione alla commissione dei reati sopra elencati.